
๐๐น ๐ฐ๐ผ๐ป๐ฑ๐ผ๐บ๐ถ๐ป๐ผ ๐ฐ๐ต๐ฒ ๐๐ผ๐ด๐น๐ถ๐ฎ ๐ฎ๐๐ฒ๐ฟ๐ฒ ๐ฐ๐ผ๐ป๐ผ๐๐ฐ๐ฒ๐ป๐๐ฎ ๐ฑ๐ฒ๐น๐น๐ฎ ๐ฑ๐ผ๐ฐ๐๐บ๐ฒ๐ป๐๐ฎ๐๐ถ๐ผ๐ป๐ฒ ๐ฐ๐ผ๐ป๐๐ฎ๐ฏ๐ถ๐น๐ฒ-๐ฎ๐บ๐บ๐ถ๐ป๐ถ๐๐๐ฟ๐ฎ๐๐ถ๐๐ฎ ๐ฑ๐ฒ๐น ๐ฐ๐ผ๐ป๐ฑ๐ผ๐บ๐ถ๐ป๐ถ๐ผ ๐ฐ๐ผ๐๐ฎ ๐ฑ๐ฒ๐๐ฒ ๐ณ๐ฎ๐ฟ๐ฒ? Si deve rivolgere all’amministratore con una richiesta specifica e puntuale, richiedendo un appuntamento e recandosi presso l’amministratore.

Per ragioni di correttezza, professionalitร ed economicitร , al condominio non รจ riconosciuto il diritto a che l’amministratore trasmetta tutta la documentazione richiesta.
Del resto, l’amministratore del condominio non ha l’obbligo di depositare integralmente la documentazione giustificativa del bilancio del caseggiato (mancando anche il luogo dove depositarlo), ma รจ soltanto tenuto a permettere ai condomini, che ne facciano richiesta, di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile, gravando sui condomini l’onere di dimostrare che l’amministratore non ha loro consentito di esercitare detta facoltร (Cass. civ., sez. II, 19/05/2008, n. 12650; Cass. civ., Sez. II, 28/01/2004, n. 1544).

Allo stesso modo, secondo i giudici supremi, non รจ configurabile un obbligo in capo allโamministratore di allegare all’avviso i documenti giustificativi ed i bilanci da approvare, fermo restando che a ognuno dei condomini รจ riconosciuta la facoltร di richiedere, anticipatamente, e senza interferire sullโattivitร condominiale, le copie dei documenti oggetto di eventuale approvazione (Cass. civ., sez. VI, 05/10/2020, n. 21271).

In ogni caso, non รจ possibile chiedere tutta la documentazione di dieci anni, detenuta dall’amministratore (prescrizione decennale alla tenuta dei documenti condominiali, ex art. 1130, comma 8, c.c.).

E ancora, la richiesta inviata dal condomino all’amministratore di condominio, durante il periodo estivo, per la consegna di tutti i documenti giustificativi di spesa relativi a piรน esercizi, con assegnazione di un termine di soli 5 giorni per provvedervi recapitandoli in copia al richiedente, senza che sia stata messa a disposizione alcuna somma per tale incombente, appare vessatoria e contraria a buona fede (Trib. Avellino 22 marzo 2016).

Se lโamministratore impedisce ingiustamente al condomino lโesercizio del diritto di accesso ai documenti condominiali puรฒ essere inevitabile ricorrere allโAutoritร Giudiziaria.
ร legittimo il ricorso per ingiunzione per consegna di documenti (art. 633 c.p.c.) adottato dal conduttore per l’acquisizione dei documenti non consegnati dal capo condominio.