Il decreto Salva Casa è legge e, con lui, una serie di novità che permetteranno ai proprietari di immobili di sanare alcune irregolarità e semplificare diverse procedure di gestione del proprio patrimonio su mattone.

Abbiamo cercato di fare un po’ di ordine riepilogando, di seguito, che cosa sta cambiando nel settore edilizio in seguito alla legge di conversione 105/2024 del decreto legge 69/2004.

L’edilizia libera

La prima cosa su cui ci si può soffermare è l’ampliamento del regime di edilizia libera. Rientrano ora in questo contesto le vetrate panoramiche amovibili VePA e le opere per la protezione dal sole o da agenti atmosferici.

Pertanto, è ora possibile installare vetrate panoramiche amovibili totalmente trasparenti anche per chiudere logge o porticati. Per quanto poi riguarda le strutture di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, composte principalmente da tende, il nuovo comma permette la realizzazione in regime di edilizia libera a patto che vengano rispettate alcune condizioni specifiche: per esempio, le tende a pergola devono essere sempre addossate o annesse agli edifici o alle unità immobiliari, sebbene richiedano strutture fisse per il loro sostegno o estensione.

Lo stato legittimo

Altra novità riguarda l’intervento sull’articolo 9-bis del D.P.R. 380/2001 che riguarda la disciplina relativa alla documentazione amministrativa sullo stato legittimo degli immobili per semplificare la verifica della conformità legale di un immobile o di una sua parte.

In particolare, con il decreto lo stato di legittimo può essere dimostrato anche con eventuali titoli successivi che hanno autorizzato interventi parziali, con titolo rilasciati a seguito di procedimenti per accertare la conformità in sanatoria e con il pagamento della sanzione pecuniaria dovuta a seguito di annullamento del permesso di costruire.

Il cambio di destinazione d’uso

Per quanto concerne il cambio di destinazione d’uso di singole unità immobiliari, vengono agevolate le procedure – soprattutto all’interno delle aree urbane – prevedendo il principio dell’indifferenza funzionale tra destinazioni d’uso omogenee, così come individuate dalla legge statale o regionale.

È dunque sempre consentito il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare con o senza opere, nel rispetto delle normative di settore e fermo restando la possibilità per gli strumenti urbanistici di fissare specifiche condizioni.

La doppia conformità semplificata

Al fine di sanare gli interventi realizzati in parziale difformità e le variazioni essenziali dai titoli depositati in Comune, non sarà più necessario rispettare la doppia conformità urbanistica ed edilizia, ovvero il rispetto sia alle norme del tempo della realizzazione, che quelle della presentazione della domanda.

Dunque, per effetto delle nuove disposizioni, nei casi di parziale difformità o variazione essenziale il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile potrà ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria.

È ovviamente necessario che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e ai requisiti della disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento.

Rimane confermata l’applicazione della doppia conformità “tradizionale” in caso di assenza o totale difformità rispetto al permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività.