E’ obbligatorio registrare il contratto di affitto? E a chi spetta questo onere?

La normativa fiscale che prevede la registrazione del contratto di locazione (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) stabilisce che vano registrati i contratti di locazione immobiliare, sia se stipulati per iscritto sia se conclusi verbalmente, indipendentemente dall’ammontare del canone, esclusi i contratti di durata non superiore a trenta giorni nell’anno, i contratti di comodato conclusi per iscritto, nonché i contratti di sublocazione.

L’art. 13, comma 1, l. 431/1998 impone al locatore l’obbligo di registrare il contratto di locazione, a pena di nullità, nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore e all’amministratore del condominio.

L’art. 10, lettera d-bis), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, prevede l’obbligo per gli agenti immobiliari di registrare le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione di affari, mentre l’art. 57, comma 1-bis, inoltre dispone che gli agenti immobiliari sono solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.