Uno dei quesiti più ricorrenti posto dai nostri clienti è quanto sia rischioso l’acquisto da un impresa e per una parte di essi le PAURE sono:
e se il costruttore non rispetta gli impegni presi?, e se non termina i lavori?, e se fallisce?

In questi casi cerchiamo di trasmettere, con risposte concrete, TRANQUILLITA’.

L’acquisto da impresa era già stato reso ampiamente sicuro grazie al decreto legislativo n°122, del 20 giugno 2005, i due pilastri inseriti nell’articolo 2 e nell’articolo 4, obbligano al rilascio da parte del costruttore a favore dell’acquirente, di una garanzia fideiussoria in fase di proposta o compromesso/preliminare di vendita e di una polizza assicurativa in fase di atto pubblico notarile;
La fideiussoria garantisce in caso di inadempienza o in caso di fallimento del costruttore, la restituzione delle somme versate;
L’assicurazione invece con durata decennale, garantisce la copertura dei danni materiali dell’immobile, compresi i danni a terzi, derivanti da rovina totale o parziale, da gravi difetti costruttivi e per vizio del suolo o per difetto della costruzione.

Il decreto n°14 del 12 gennaio 2019, entrato ufficialmente in vigori in questi giorni, modifica alcuni punti del decreto sopra citato e aumenta con gli articoli 385, 386, 387 e 388 le GARANZIE a favore degli acquirenti.
Andremo a chiarire nel dettaglio le modifiche al decreto nel prossimo post