GARANZIE A FAVORE DEGLI ACQUIRENTI di immobili da costruire:
Cosi recita il titolo di apertura, alla terza parte del decreto legge n°14 del 12 gennaio 2019 entrato in vigore in questi giorni, 4 sono gli articoli che modificano e consolidano il decreto n°122 già in vigore dal 2005, atto a tutelare i DIRITTI degli ACQUIRENTI.
Ma entriamo nel dettaglio per capire davvero quanto sia diventato SICURO questo tipo di acquisto.
1)Art. 385 stabilisce che la Fideiussione deve garantire la restituzione delle somme versate, in caso di inadempimento, pignoramento, o fallimento del costruttore o in caso in cui il costruttore non adempie, in fase di atto pubblico, all’obbligo della polizza assicurativa;
inoltre il legislatore ha precisato che la fideiussione deve essere rilasciata ESCLUSIVAMENTE da una Banca o da un Impresa Assicurativa;
2)Art. 386 OBBLIGA, alla stipula dell’atto pubblico/notarile, al costruttore a consegnare una polizza assicurativa decennale a favore dell’acquirente, che copra eventuali danni, difetti o vizi che potrebbero manifestarsi dopo il passaggio di proprietà;
3)Art. 387 e 388 a cui noi vi invitiamo a prestare molta ATTENZIONE, onde evitare di rendere NULLE tutte le garanzie sopra citate, stabiliscono l’iter da seguire, precisando che i contratti preliminari/compromesso ed ogni altro contratto, devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata, in poche parole presso un notaio di Vostra fiducia.